2° Consiglio Comunale

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Si svolgerà lunedì 26 Maggio il secondo Consiglio Comunale della Giunta Francesconi. Convocazione alle ore 18.00 presso la Sala Consigliare del Municipio.

Ordini del giorno:
  • Comunicazioni del Sindaco
  • Approvazione verbali seduta precedente
  • Ordine del giorno presentato dai Gruppi Consiliari Partito Democratico e Il TagliamentoUnità Territoriale di Assistenza Primaria
  • Presentazione linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato
  • Indirizzi per la nomina e designazione dei Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni
  • Art. 41, comma 1, Legge 27.12.1997 n. 449 Individuazione Organi collegiali e determinazione indennità
"Art.41.(Organismi collegiali, riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e mis-sioni, disposizioni in materia di altri trattamenti accessori e contenimento delle promozioni in soprannumero) 1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo di direzione politica responsabile, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individua i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento.Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia."
  • Commissioni Consiliari Permanenti Numero, definizione consistenza numerica, competenze e nomina
  • Nomina dei membri in seno alla Commissione Comunale preposta per laggiornamento dellAlbo dei Giudici Popolari
  • Nomina componenti Commissione consultiva di cui allart. 12 della L.R. 10.01.1983 n. 2
"Art. 12 Commissione consultiva.Per l' attuazione della presente legge, il Comune si avvale della consulenza della Commissione edilizia comunale, che a tal fine e' integrata da:
a) due funzionari della Direzione regionale dei lavori pubblici;
b) il soprintendente ai monumenti competente per territorio, o un suo delegato;
c) tre rappresentanti del Consiglio comunale, uno dei quali espresso dalla minoranza;
d) il professionista che ha redatto il piano particolareggiato."
"Art. 17
Ai fini dell' ammissione ai contributi previsti agli articoli 15 e 16 della presente legge, i progetti esecutivi, elaborati nell' osservanza dei criteri, di cui all' articolo 4, e delle modalita' fissate all' articolo 5, sono approvati - fatte salve le attribuzioni della competente Commissione edilizia comunale - in linea tecnica ed economica dal Sindaco, sentita una apposita Commissione costituita da cinque componenti il Consiglio comunale, di cui due rappresentanti della minoranza, e previo parere, limitatamente a quelli afferenti gli interventi previsti al predetto articolo 16, del gruppo tecnico, di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b), della presente legge.
La stessa Commissione esercita, altresi', i controlli che ritenga opportuni per una corretta applicazione degli adempimenti demandati dalla presente legge ai Comuni interessati.
Agli stessi fini, per gli edifici di edilizia residenziale pubblica, i progetti esecutivi sono approvati dai competenti Consigli di amministrazione degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, su conforme parere delle Commissioni previste dall' articolo 21 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.
L' approvazione del progetto, ai sensi del presente articolo, equivale, altresi', ai fini dell' ammissione ai contributi di cui agli articoli 15 e 16, ad autorizzazione all' esecuzione delle opere di riparazione.
Anche in pendenza dell' approvazione di cui al precedente comma e con effetto dall' entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il rilascio della concessione edilizia per la riparazione degli edifici danneggiati a causa del sisma equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione alla esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi previsti dalla predetta legge.
L' inizio dei lavori di riparazione ai sensi del precedente comma comporta per l' interessato l' implicita assunzione in proprio della maggiore spesa, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, rispetto a quella che risultera' ammissibile a contributo in sede di approvazione del progetto."
  • Regolamento comunale per la celebrazione del matrimonio civile Approvazione modifiche

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